diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 12/11/1984 (Rv. 437374 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 - DISTINZIONI TRA IL CASO - DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CHIESTO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO, OVVERO IN PENDENZA DELLA STESSA.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437374-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 - DISTINZIONI TRA IL CASO - DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CHIESTO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO, OVVERO IN PENDENZA DELLA STESSA.*

In tema di regolamento di Competenza contro provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., occorre distinguere a seconda che il provvedimento venga chiesto prima dell'instaurazione della causa di merito, ovvero in pendenza della stessa: nel primo caso, il pretore adito non si limita a dare Disposizioni di carattere meramente ordinatorio, ma con il suo provvedimento conclude in modo definitivo il procedimento sommario, incidendo sugli interessi sostanziali delle parti allo stesso modo di una sentenza, ed il detto provvedimento è, perciò, sempre impugnabile con regolamento di Competenza pur se contenga una pronuncia soltanto implicita sulla Competenza; nel secondo caso, invece, il provvedimento del giudice istruttore non è idoneo ad assumere il contenuto della sentenza, e pertanto il regolamento di Competenza è ammissibile solo contro il provvedimento conclusivo del giudizio di merito, salvo che il giudice adito, nel provvedimento d'urgenza emanato, si sia espressamente pronunciato su una questione di Competenza tempestivamente sollevata. (V 6387/83, mass n 431119; (V 1848/81, mass n 412540; (Conf 6128/81, mass n 416924; (Conf 6327/80, mass n 410069; (Conf 1813/78, mass n 391205; (Conf 3091/77, mass n 386652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)