Sez. 2, Sentenza n. 930 del 30/01/1997 (Rv. 502127 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Promissario acquirente di un bene immobile - Trascrizione della domanda di esecuzione del preliminare - Anteriore trascrizione da parte di un terzo della domanda di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di scrittura privata di vendita dello stesso immobile - Effetti delle norme sulla trascrizione - Pregiudizio del diritto all'adempimento del preliminare - Sentenza di accertamento giudiziale della autenticità della scrittura privata - Impugnabilità ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO
Se il promissario acquirente di un immobile trascrive la domanda di adempimento in forma specifica (art. 2652 n. 2 cod. civ.) del relativo contratto dopo la trascrizione da parte di un terzo della domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni (art. 2652 n. 3 cod. civ.) di una scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento a tale terzo dello stesso immobile, la sentenza di accoglimento di quest'ultima domanda gli è opponibile e pregiudica, per le norme sulla trascrizione, il suo diritto di credito all'adempimento del preliminare. Pertanto, poiché non è la predetta sentenza che lo pregiudica, ma la sua trascrizione, egli non può impugnarla con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)