Sez. 2, Sentenza n. 1732 del 04/11/1985 Ud. (dep. 26/02/1986) Rv. 171988 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - CACCIA ALLA FAUNA SELVATICA - CACCIA NON CONSENTITA - REATI CONFIGURABILI - REATO VENATORIO E REATO DI FURTO - CONCORSO FORMALE.*
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - CACCIA ALLA FAUNA SELVATICA - CACCIA NON CONSENTITA - REATI CONFIGURABILI - REATO VENATORIO E REATO DI FURTO - CONCORSO FORMALE.*
A seguito della legge n. 968 del 1977 sulla caccia, la fauna selvatica non è più res nullius, ma patrimonio indisponibile dello stato, che esercita sui singoli capi una signoria, la quale implica una disponibilità virtuale, sufficiente a rendere concreto il possesso, anche se gli animali selvatici non siano chiusi in un recinto o controllati a distanza. Ne consegue che l'impossessamento non consentito di un capo di una fauna selvatica costituisce sia infrazione alla disciplina sullo Esercizio dell'attività venatoria sia il delitto di furto e, pertanto, determina un concorso formale tra norma amministrativa e norma penale, cui consegue l'applicazione di due diverse sanzioni. (V mass n 164964).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 05/06/1939 num. 1016 art. 29, Legge 27/12/1977 num. 968 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)