Sez. 2, Sentenza n. 2494 del 28/10/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177687 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - UCCISIONE DI UN CAPO DI FAUNA SELVATICA - CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - UCCISIONE DI UN CAPO DI FAUNA SELVATICA - CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*
L'affermazione ex lege della proprietà dello stato su tutta la "fauna selvatica" determina l'attribuzione allo stesso di una signoria sui singoli capi di selvaggina, che si esprime in una disponibilità virtuale sufficiente a rendere concreto il suo possesso, anche se gli animali selvatici vivono allo stato di libertà o in zone non recintate e non sottoposte a specifica vigilanza. Ne consegue che l'uccisione di un capo di selvaggina viola due diversi interessi quello di carattere socio-politico, ricollegato al mantenimento del patrimonio ambientale appartenente all'intera collettività e quello di carattere strettamente giuridico, tutelato dalle norme che nel campo civile o in quello penale sono predisposte alla tutela della proprietà e del possesso. (Conf mass n 171988).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)