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Sez. 1, Sentenza n. 465 del 19/01/1999 (Rv. 522410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Domanda di liquidazione del danno per ritardo nel pagamento - Relativamente al periodo successivo alla sentenza di merito parzialmente cassata e fino al saldo - Ammissibilità - Criterio di liquidazione - Adozione del criterio utilizzato per il periodo precedente dalla sentenza cassata - Illegittimità - Autonoma valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

La liquidazione del danno da ritardo sul pagamento di un debito di valuta, richiesta al giudice di rinvio "fino al saldo", costituisce domanda nuova ammissibile ai sensi del combinato disposto degli art. 394 comma primo e 345 comma primo cod. proc. civ., per quanto concerne il periodo successivo alla sentenza di merito parzialmente cassata, e come tale richiede autonoma valutazione, in particolare con riferimento al criterio di liquidazione, non potendosi apoditticamente adottare la misura percentuale ritenuta dalla precedente sentenza di merito, dichiaratamente ispirata alle condizioni del credito bancario allora esistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)