Sez. 2, Sentenza n. 1669 del 02/07/1969 Ud. (dep. 26/11/1969) Rv. 113222 - 01
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI - CONCESSIONE DI ENTRAMBI I BENEFICI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI - CONCESSIONE DI ENTRAMBI I BENEFICI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur presentando caratteri comuni, sono due istituti autonomi con diverse finalita, affidati al potere discrezionale del giudice, con l'effetto che la concessione di un beneficio non implica necessariamente la concessione dell'altro. Pertanto, non e contraddittoria la decisione che, pur avendo concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena in base alla presunzione che il colpevole si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, gli abbia, invece, negato il beneficio della non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale in considerazione della gravita del reato commesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)