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Sez. 5, Sentenza n. 27997 del 21/12/2011 (Rv. 620798 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994, convertito in legge n. 656 del 1994 - Istanza di definizione presentata dopo la notifica di un atto impositivo - Conseguenze - Somme comunque dovute in pendenza di giudizio - Obbligo di pagamento - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620798-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario e con riferimento alla definizione delle liti pendenti, previste dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656), il contribuente, qualora abbia presentato istanza di definizione dopo la notifica di un atto impositivo, non può limitarsi a corrispondere solo la somma stabilita dal comma 1, ma, in base al comma 6, è obbligato a versare anche l'importo, il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies com. 9 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)