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Sez. 5, Sentenza n. 12789 del 29/05/2006 (Rv. 590147 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Istanza relativa a verbale di constatazione - Mancata notificazione di atto impositivo - Obbligo di corrispondere le somme dovute in pendenza di giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590147-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, nel caso in cui l'istanza si riferisca ad un processo verbale di constatazione per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente non è tenuto a versare anche le somme il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto, in materia di IVA, dall'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: la parificazione delle liti potenziali a quelle effettive, conseguente alla previsione della possibilità di definizione agevolata anche in riferimento ai verbali di constatazione, non suscettibili di autonoma impugnazione, non comporta infatti l'estensione a quest'ultima fattispecie dell'obbligo di corrispondere le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, il quale è riferibile esclusivamente a situazioni nelle quali il contribuente ha impugnato (o avrebbe potuto impugnare) l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)