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Sez. L, Sentenza n. 8010 del 18/07/1991 (Rv. 473222 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Decadenza | Mezzi - Invio dell'avviso di convocazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per il tentativo di conciliazione - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473222-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Decadenza

L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, prevista a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, non può ritenersi validamente proposta in relazione all'invio nei termini al datore di lavoro dell'avviso di convocazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione; tale avviso è un atto dell'Ufficio del lavoro, ancorché promosso e sollecitato dal lavoratore, e non costituisce pertanto l'atto scritto di impugnativa, di valore negoziale dispositivo e formale (essendo prevista la forma scritta "ad substantiam"), dalla legge riservato unicamente al lavoratore medesimo ed alla sua associazione sindacale (cui è attribuita "ex lege" la rappresentanza dell' iscritto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)