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Sez. L, Sentenza n. 11059 del 24/08/2000 (Rv. 539727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Prova della tempestiva impugnazione - Prova testimoniale - Inammissibilità - Prova del fatto impeditivo della decadenza - Preclusioni previste nel rito del lavoro - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ex art. 6 legge n. 604 del 1966, è un atto negoziale unilaterale e ricettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam" e che pertanto non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale; inoltre, la prova del fatto impeditivo della decadenza dall'impugnazione non si sottrae al regime delle preclusioni processuali sancito nel rito del lavoro dagli artt. 414, 416 e 420 cod.proc.civ., al pari di qualsiasi fatto costitutivo, modificativo od estintivo del diritto fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)