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Sez. L, Sentenza n. 6274 del 10/07/1997 (Rv. 505894 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Mancata notifica della sentenza di primo grado - Decesso della parte appellata dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto d'appello - Conoscenza del decesso da parte dell'appellante - Notificazione dell'appello al procuratore costituito della parte deceduta - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1997-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505894-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

In caso di mancata notifica della sentenza di primo grado, è inammissibile (per nullità conseguente all'erronea identificazione del destinatario dell'atto) l'appello proposto dalla parte soccombente con atto notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio ove la parte appellata sia deceduta dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto d'appello, allorché il decesso sia noto alla parte appellante e gli eredi della parte appellata non si costituiscano nel termine annuale di proponibilità dell'appello, così sanando il vizio della notifica dell'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)