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Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996 (Rv. 501435 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte - Dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata su richiesta del procuratore di detta parte, senza specificare se a nome degli eredi e senza fornire indicazioni per la proposizione dell'impugnazione contro i medesimi - Decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione - Esclusione - Appello proposto nei confronti della parte deceduta - Nullità - Sanatoria - Per effetto della costituzione degli eredi nel giudizio di appello, prima della scadenza del termine annuale per l'impugnazione - Ammissibilità - Successiva proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della parte deceduta - Impugnazione proposta nei confronti di persona diversa da quelle partecipanti al giudizio di appello - Inammissibilità - Intestazione della sentenza impegnata con indicazione della parte defunta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501435-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga - in quanto l'appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre appello contro di essi - si verifica una nullità dell'impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell'ipotesi, esclusivamente "ex nunc", a norma dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) per effetto della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d'impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine "breve"). È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell'indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell'intestazione della sentenza d'appello continui a figurare, per mero errore materiale, l'indicazione della parte defunta

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)