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Sez. U, Sentenza n. 477 del 14/01/2015 (Rv. 633755 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 - Portabilità della posizione previdenziale individuale - Fondi preesistenti all'entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992 - Applicabilità - Caratteristiche strutturali - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633755-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma, per l'assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la "ratio" dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, "i più elevati livelli di copertura previdenziale".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)