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Sez. L, Sentenza n. 7161 del 21/03/2013 (Rv. 625738 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Disciplina di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 - Cessazione del rapporto senza maturazione del diritto a pensione - Facoltà previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 - Applicabilità ai fondi a "prestazione definita" preesistenti - Sussistenza - Fattispecie relativa a fondo integrativo per il personale degli enti creditizi privatizzati.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625738-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di fondi previdenziali integrativi, devono considerarsi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile "ratione temporis"), da un fondo cd. "a prestazione definita" - preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il d.lgs. 124 del 1993 e che si avvale, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del meccanismo della ripartizione - ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione è enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale. (Principio affermato in relazione alla "portabilità" della posizione previdenziale degli iscritti al Fondo Integrativo di Previdenza del Banco Napoli nel Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)