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Sez. U, Ordinanza n. 22490 del 29/11/2004 (Rv. 578149 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riparto di giurisdizione in materia di edilizia ed urbanistica a seguito di Corte cost. n. 281 del 2004 - Individuazione - Domanda di risarcimento dal danno proposta dal privato (dopo il 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000) a tutela del diritto di proprietà leso da comportamenti materiali della P.A. consistenti nello svolgimento di una attività edilizia - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578149-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, per effetto dell'operazione manipolatrice compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 2004 sul testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in tanto si ha l'ampliamento dei poteri del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno nella materia urbanistica ed edilizia, in quanto, nella detta materia, al giudice amministrativo fosse in precedenza attribuita, su determinate controversie (come nel caso dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), una giurisdizione esclusiva (ma non piena), ovvero fosse in essa configurabile, in ragione della natura della controversia (volta a conseguire, avverso provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione lesivi di interessi legittimi, la tutela demolitoria e/o conformativa), la sua giurisdizione generale di legittimità. Avuto riguardo a tale regola di riparto, destinata ad operare per i giudizi iniziati dopo il 30 giugno 1998 e fino al 9 agosto 2000 (data di entrata in vigore della nuova legge n. 205 del 2000), la domanda di risarcimento del danno in forma specifica (demolizione e riduzione in pristino) e per equivalente nei confronti di pubbliche amministrazioni a tutela di una posizione giuridicamente rilevante (diritto di proprietà) lesa da comportamenti materiali consistenti nello svolgimento di una attività edilizia (nella specie: ristrutturazione di un edificio adibito a teatro) è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi, tra i quali è compreso il diritto al risarcimento del danno, distinto dalla posizione giuridica la cui lesione è fonte di danno ingiusto. In relazione a siffatta controversia, infatti, non è ravvisabile una preesistente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esulando essa dall'ambito fissato dall'art. 16 della legge n. 10 del 1977, né è configurabile la giurisdizione di legittimità del detto giudice, non essendo fatta valere, mancando l'impugnazione di provvedimenti autoritativi per ottenerne l'annullamento, una posizione avente consistenza di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)