Sez. U, Ordinanza n. 730 del 17/01/2005 (Rv. 578536 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comportamento materiale posto in essere dalla P.A., non sorretto da provvedimento amministrativo emesso nell'ambito di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti - Azione possessoria intentata dal privato nella vigenza dell'art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998, inciso da Corte cost. n. 281 del 2004 - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie. .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A seguito e per effetto della declaratoria di illegittimitàcostituzionale parziale dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sent. n. 281 del 2004), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda possessoria promossa dal privato nei confronti della P.A. in conseguenza dell'attivitàmateriale, disancorata e non sorretta da alcun provvedimento formale, da questa posta in essere in ambito urbanistico(consistente, nella specie, nella apposizione di un segnale limitazione del traffico su area privata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)