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Sez. U, Sentenza n. 23827 del 23/12/2004 (Rv. 578360 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 (testo originario) - Portata - In conseguenza di Corte cost. n. 281 del 2004 - Piano di lottizzazione - Impegno negoziale del Comune di acquistare dal privato, a titolo oneroso, una porzione di terreno eccedente le esigenze connesse all'attuazione di detto piano - Controversia per l'esecuzione in forma specifica - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Prezzo della futura vendita ragguagliato all'indennità di espropriazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578360-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

A seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale del testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile alle controversie promosse anteriormente al 10 agosto 2000), in materia urbanistica ed edilizia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo resta contenuta nei limiti oggettivi segnati dalla legislazione previgente all'entrata in vigore del citato art. 34, fermo restando che, in virtù della parte della norma sopravvissuta alla decisione della Corte costituzionale, detta giurisdizione esclusiva, al pari di quella generale di legittimità nella stessa materia, è divenuta piena, essendosi estesa ai diritti consequenziali, compreso quello al risarcimento del danno. Ne deriva che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato (dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 agosto 2000) avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare con il quale il Comune si sia obbligato ad acquistare, a titolo oneroso, una porzione di terreno eccedente le esigenze connesse alla attuazione del piano di lottizzazione presentato, per l'approvazione, dal privato medesimo, essendo in particolare da escludere l'annoverabilità di tale contratto preliminare, svincolato dall'esigenza urbanistica (in quanto concluso dal Comune medesimo "iure privatorum" al fine di incrementare il proprio patrimonio, senza alcun collegamento funzionale col provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione), in alcuna delle categorie di atti rientranti, ai sensi di precedenti disposizioni di legge (art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Né - a mutare la natura del negozio "de quo" e, conseguentemente, delle posizioni giuridiche soggettive da esso nascenti - rileva la circostanza che il prezzo della futura vendita sia stato dalle parti fissato con riferimento all'indennità di espropriazione calcolabile sulla base della emanande norme in materia, e ciò trattandosi solo di un criterio voluto dalle parti per rendere determinabile, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., l'oggetto dell'obbligazione principale assunta dal Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)