Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 10/03/1980 (Rv. 405158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DI UN TERRENO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCLUSIONE DI UN FONDO NELL'AMBITO DI PIANI REGOLATORI CON DESTINAZIONE EDILIZIA - QUALIFICABILITA DEL FONDO COME RUSTICO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONI EDIFICATORIE E VINCOLI NOTEVOLI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DI UN TERRENO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCLUSIONE DI UN FONDO NELL'AMBITO DI PIANI REGOLATORI CON DESTINAZIONE EDILIZIA - QUALIFICABILITA DEL FONDO COME RUSTICO - ESCLUSIONE - LIMITAZIONI EDIFICATORIE E VINCOLI NOTEVOLI - IRRILEVANZA.*
In tema d'imposta di registro, la natura agricola od edificatoria di un terreno, al fine della sua valutazione con il sistema automatico tabellare, ovvero con il sistema normale della stima diretta, va stabilita considerando ogni elemento obiettivo ricorrente nel caso concreto, e, in particolare, l'inclusione o meno del fondo nello ambito di piani regolatori con destinazione edilizia, tenendo conto che, ove tale inclusione sussista, ancorche con notevoli vincoli e limitazioni edificatorie, il fondo medesimo (nella specie, incluso nella zona destinata a verde agricolo) non e qualificabile come rustico. (V 2371/71, mass n 353290; (V 2001/70, mass n 348075).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)