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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 23/06/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202635 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta - Condannato per il quale non sia iniziata l'espiazione della pena - Giudizio prognostico circa la pericolosità sociale - Elementi: informazioni degli organi di polizia e pendenza di procedimenti per fatti successivi alla condanna - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202635-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, quarto comma dell'ordinamento penitenziario, quando la richiesta viene avanzata da una persona condannata che non abbia ancora iniziato l'espiazione della pena, il giudizio prognostico di pericolosità sociale può essere basato sulle informazioni degli organi di polizia e sulla pendenza di procedimenti per fatti commessi dopo la condanna.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)