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Sez. L, Sentenza n. 293 del 12/01/1995 (Rv. 489642 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del relativo procedimento giudiziario - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489642-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, effettuato dall'I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell'interesse dell'assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa altresì la persistenza dell'interesse dell'istituto assicuratore a vedere accertata - in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all'esercizio dei poteri di autotutela - l'insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)