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Sez. L, Sentenza n. 2852 del 24/03/1987 (Rv. 451972 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DI DETTO DIRITTO DA PARTE DELL'INPS, COSTITUITOSI IN SEDE GIUDIZIARIA - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA ESISTENZA O NON DEL DIRITTO A PENSIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451972-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE IN SEDE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DELLA ESISTENZA DI DETTO DIRITTO DA PARTE DELL'INPS, COSTITUITOSI IN SEDE GIUDIZIARIA - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE LA ESISTENZA O NON DEL DIRITTO A PENSIONE - PERSISTENZA.*

L'eventuale riconoscimento in Sede amministrativa da parte dell'i.N.P.S. del diritto a pensione d'Invalidità, compiuto nel corso del processo promosso dall'assicurato per ottenerla, non preclude il potere del giudice di accertare, ove l'istituto contesti in giudizio l'esistenza del preteso diritto, la sussistenza o meno del diritto medesimo e non è idoneo quindi a determinare la cessazione della materia del contendere nei confronti dello stesso, stante l'autonomia del procedimento amministrativo per la concessione della pensione rispetto a quello giudiziario per l'accertamento del relativo diritto, ove questo sia controverso. Infatti l'ente previdenziale ha il potere di annullare i propri Atti per vizi di legittimità e di chiedere in Sede giudiziaria la declaratoria di inesistenza del diritto fatto valere dall'assicurato, senza che il pregresso provvedimento amministrativo favorevole all'assicurato acquisti autorità di giudicato ovvero possa surrogare l'esistenza del fatto costitutivo del diritto a pensione. (Conf 5111/84, mass n 436898; (Conf 2037/82; (Conf 6162/80; (contra 6156/84, mass n 437801; (contra 59/83, mass n 424852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)