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Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 03/07/1993 (Rv. 482975 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite | Responsabilità risarcitoria dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - Valutazione della diligenza del buon padre di famiglia - Avviso di sinistro comunicato dall'assicurato all'assicuratore - Rilevanza - Danni da risarcire secondo le norme sull'assicurazione obbligatoria - Estensione.
Stato
decisa il 1993-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482975-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà e obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

L'avviso di sinistro comunicato dall'assicurato all'assicuratore ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., benché privo degli effetti di un atto di costituzione in mora, pone l'assicuratore in condizione di acquisire con la necessaria tempestività gli elementi utili per l'adempimento della propria obbligazione anche prima della richiesta del danneggiato e - anche quando si tratta di danno da risarcire secondo le norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per autoveicoli (o natanti a motore), nella quale, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è concesso all'assicuratore uno spatium deliberandi di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento - offre, pertanto, un elemento utile per valutare se questo, nella gestione della lite, abbia adempiuto la propria obbligazione di garanzia con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da tenere indenne l'assicurato delle conseguenze del sinistro, ponendolo al riparo dei danni che egli possa subire a causa del superamento del massimale dovuto alla svalutazione monetaria ed agli interessi maturati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)