Sez. 5, Sentenza n. 2199 del 08/04/1998 Cc. (dep. 04/08/1998) Rv. 211809 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Permanenza del reato - Privazione della libertà personale dell'indagato - Cessazione - Sentenza di condanna anche non definitiva - Pari effetto interruttivo - Sentenza di assoluzione - Cessazione della permanenza - Conseguenze in tema di emissione di misure cautelari.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione della libertà personale dell'indagato, ovvero con la sentenza anche non irrevocabile che ne riconosca la responsabilità. Pertanto la successiva condotta, anche se non separabile dalla precedente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma. A maggior ragione ciò si verifica se l'imputato sia stato assolto, in quanto mancando un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta criminosa addebitatagli, questa deve ritenersi "tamquam non esset".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)