Sez. 2, Sentenza n. 4939 del 17/11/1995 Cc. (dep. 27/03/1996) Rv. 204275 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - In genere | Privazione della libertà personale dell'agente - Permanenza del reato - Cessazione - Conseguenze in tema di emissione di provvedimenti cautelari e decorrenza del termine di custodia.
Reati contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere - In genere
La permanenza del reato associativo cessa anche con la privazione della libertà personale dell'agente; pertanto, qualora successivamente alla sua scarcerazione ne risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo ed autonomo reato per il quale può essere emesso un nuovo provvedimento restrittivo, dalla notifica del quale decorre un nuovo termine di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)