Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 07/05/1963 (Rv. 261648 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - VALUTAZIONE DELLE DEPOSIZIONI - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - VALUTAZIONE DELLE DEPOSIZIONI - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
La valutazione delle deposizioni testimoniali ed il giudizio sulla attendibilita dei testi, nonche sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronti ed a preferenza di altre, sono rimessi al sovrano apprezzamento del giudice di merito(il quale e libero di desumere il proprio convincimento da tutti gli elementi acquisiti al processo. L'apprezzamento del giudice di merito non puo essere Sindacato in Cassazione nemmeno sotto il profilo del travisamento di fatto, quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi. (Conf 3107'60 734'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)