Sez. 2, Sentenza n. 1241 del 02/04/1977 (Rv. 384926 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione del giudice del merito sulle risultanze processuali e, in particolare, in tema di ammissibilita ed attendibilita delle deposizioni testimoniali, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in Sede di legittimita, purche non affetto da vizi logici o di diritto. Il giudizio di Cassazione conseguente alla denunzia di un vizio di motivazione non si concreta, infatti, in un riesame ed in un'autonoma rivalutazione del merito della controversia, ma consiste soltanto in un controllo, sotto il profilo logico e giuridico, del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata. (V 1129/63, mass n 261648).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)