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Sez. 2, Sentenza n. 2898 del 25/03/1987 (Rv. 452014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DENUNCIA - CONTENUTO - PROSPETTAZIONE DI UNA VALUTAZIONE DELLE PROVE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE DEL MERITO - MERA DEDUZIONE DI OMESSA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE O DOCUMENTALE - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI NON ESAMINATI OVVERO ESAMINATI IN MODO INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIO ONERE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DENUNCIA - CONTENUTO - PROSPETTAZIONE DI UNA VALUTAZIONE DELLE PROVE DIVERSA DA QUELLA DEL GIUDICE DEL MERITO - MERA DEDUZIONE DI OMESSA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE O DOCUMENTALE - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI NON ESAMINATI OVVERO ESAMINATI IN MODO INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIO ONERE - SUSSISTENZA.*

La denunzia del vizio di motivazione non può consistere nella prospettazione di un risultato della valutazione delle emergenze processuali diverso da quello cui è pervenuto il giudice del merito e tanto meno nella mera deduzione di omessa valutazione della prova testimoniale o documentale, ma richiede la specificazione, sia pure in maniera sintetica, degli elementi di causa il cui esame sarebbe stato omesso oppure insufficientemente o contraddittoriamente compiuto, in modo da rendere possibile l'accertamento della loro decisività. (V 181/81, mass n 410586; (V 1241/77, mass n 384926; (V 1129/63, mass n 261648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)