Sez. L, Sentenza n. 6016 del 12/03/2009 (Rv. 607264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Controversia instaurata dall'INPS - Prospettata esistenza di rapporto di lavoro subordinato con l'AUSL - Conseguenze - Difetto di "legitimatio ad causam" dell'INPS - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In controversia per la riscossione di contribuzione previdenziale asseritamente omessa, ove l'INPS affermi la natura subordinata del rapporto di lavoro tra un professionista e l'AUSL, e quindi il suo carattere di impiego pubblico, al fine di richiedere all'Azienda il pagamento dei relativi contributi assicurativi, il medesimo Istituto è privo di "legitimatio ad causam", non avendo titolo per avanzare una siffatta richiesta, giacché il prospettato rapporto lavorativo determina l'insorgere dell'obbligo di iscrizione del lavoratore alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), ora assorbita dall'INPDAP.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1994 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)