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Sez. L, Sentenza n. 20009 del 17/10/2005 (Rv. 584816 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Rapporto di lavoro presso ente pubblico non economico - Qualificabilità come pubblico impiego - Assunzione in violazione di norme imperative - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Diritto al trattamento retributivo e al versamento dei contributi previdenziali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584816-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

Un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce la applicazione dell'art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare". (Nella specie la S.C. ha escluso la "legitimatio ad causam" dell'INPS sul presupposto che l'eventuale sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico non economico avrebbe comportato l'obbligo di iscrizione dei lavoratori al CPDEL, ora INPDAP, per il tempo in cui il rapporto avesse avuto esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 638 art. 5 com. 3, Legge 09/01/1939 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)