Sez. L, Sentenza n. 10426 del 14/05/2014 (Rv. 630803 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Legittimazione dell'INPS a richiedere il pagamento di contributi per rapporto di lavoro di fatto svolto con la P.A. prima del passaggio di funzioni dall'INPDAP all'INPS - Esclusione - Legittimazione dell'INPDAP - Sussistenza - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Nel caso in cui un rapporto di lavoro subordinato di fatto con una P.A. sia nullo, trova applicazione l'art. 2126 cod. civ., che equipara il rapporto a quello valido ai fini retributivi e contributivi per il periodo in cui ha avuto esecuzione. Ne consegue, in relazione a domanda giudiziale proposta prima del passaggio di funzioni dall'INPDAP all'INPS, che compete all'INPDAP, e non all'INPS, la legittimazione attiva a domandare il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)