Sez. 6, Sentenza n. 1575 del 16/11/1968 Ud. (dep. 30/12/1968) Rv. 109779 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Il travisamento del fatto deducibile in Cassazione, deve consistere in una deviazione assoluta, percepibile ictu oculi, tra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dal giudice, nel senso che egli si sia basato su fatti inesistenti e da lui arbitrariamente supposti, senza alcuna rispondenza con le risultanze acquisite. E, percio, necessario il concorso di due condizioni, e cioe l'ammissione da parte del giudice di merito di un fatto, manifestamente escluso dagli Atti del processo o viceversa e, in secondo luogo, l'incidenza di esso su di un punto decisivo per il giudizio. (Conf.106204, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)