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Sez. L, Sentenza n. 337 del 15/01/1981 (Rv. 410787 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEROGA ALLA TITOLARITA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CONTEMPORANEA PENDENZA DEL PROCESSO CIVILE SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO E DEL PROCESSO PENALE SULLA GIUSTA CAUSA IN TALE SEDE RILEVANTE - PREGIUDIZIALITA IN SENSO TECNICO - CONFIGURABILITA - OPERATIVITA DEL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410787-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEROGA ALLA TITOLARITA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - CONTEMPORANEA PENDENZA DEL PROCESSO CIVILE SULLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO E DEL PROCESSO PENALE SULLA GIUSTA CAUSA IN TALE SEDE RILEVANTE - PREGIUDIZIALITA IN SENSO TECNICO - CONFIGURABILITA - OPERATIVITA DEL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*

Il potere del datore di lavoro riconosciuto dall'autonomia collettiva di risolvere in tronco il rapporto non implica deroga alla titolarita della funzione giurisdizionale (art 102 cost) perche il contenuto della pretesa punitiva dello stato non coincide con l'interesse del datore di lavoro a tutelare immediatamente i valori di cui egli e esclusivo depositario (proprieta dei beni aziendali; efficienza della impresa, attraverso la conservazione del suo ordine organizzativo interno e del suo prestigio esterno), restando impregiudicata la sua soggezione al magistero del giudice civile per il controllo ex post sui modi di Esercizio di tale autotutela. Conseguentemente, una pregiudizialita in senso tecnico puo configurarsi in caso di contemporanea pendenza del processo civile sulla legittimita del licenziamento e del processo penale sull'attribuibilita ed antigiuridicita del fato-reato, senza che cio influisca sulla operativita immediata del licenziamento, che non e suscettibile di sospensione, ma e impugnabile solo ai sensi dell'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 ovvero revocabile a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)