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Sez. L, Sentenza n. 2670 del 15/04/1986 (Rv. 445727 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA EX ARTT. 295 COD. PROC. CIV. E 3 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DEROGHE IN IPOTESI DI IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445727-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA EX ARTT. 295 COD. PROC. CIV. E 3 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DEROGHE IN IPOTESI DI IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

Anche nel processo del lavoro, caratterizzato - nella riforma contenuta nella legge n. 533 del 1973 - dall'esigenza di una rapida definizione della controversia, trova applicazione la disciplina della sospensione necessaria, risultante dal combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen., ove lo accertamento di un fatto costituente reato e per il quale pende un procedimento penale sia pregiudiziale alla risoluzione della controversia di lavoro. Tale principio non soffre deroghe anche in ipotesi di impugnativa di licenziamento (ove il recesso sia intimato al lavoratore per un fatto-reato per cui pende procedimento penale), non rilevando in senso contrario né la presunzione d'innocenza dell'imputato, né il diritto al lavoro e alla retribuzione dello stesso. (V 5491/85, mass n 442694; (V 4610/82, mass n 422581; (V 337/81, mass n 410787).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)