Sez. 5, Sentenza n. 3559 del 13/02/2009 (Rv. 606712 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Decisione del giudice tributario - Cassazione con rinvio - Riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, ex d.lgs. n. 300 del 1999, comportante modifiche di competenza tra gli uffici - Atto di riassunzione del giudizio di rinvio - Notifica ad un ufficio diverso da quello competente - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel processo tributario, per il principio di collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, l'ufficio tributario deve informare il contribuente delle variazioni organizzative che modifichino il soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso, sia pure in conseguenza di un atto normativo di rango primario (nella specie il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che ha riorganizzato l'amministrazione finanziaria); pertanto, incorre in errore scusabile, e può quindi essere rimesso in termini ai fini della rinnovazione della notificazione, il contribuente, il cui atto di riassunzione della causa, rinviata dalla Corte di cassazione al giudice di merito, sia stato notificato ad un organo diverso da quello che era stato soggetto attivo del rapporto tributario e divenuto incompetente, per effetto di un atto interno di organizzazione amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)