Sez. 5, Sentenza n. 20085 del 18/09/2009 (Rv. 609854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni del giudice tributario - Pendenza del termine per l'impugnazione - Sopravvenuto mutamento della ripartizione territoriale degli uffici di un'Agenzia fiscale - Rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il mutamento, con atto amministrativo di organizzazione, della ripartizione di competenza territoriale degli uffici di un'Agenzia fiscale è un atto interno privo di rilevanza giuridica esterna processuale, in ragione del principio della buona fede oggettiva del contribuente, regolativo del processo tributario. Pertanto, nel caso in cui detto mutamento sia intervenuto in pendenza del termine per l'impugnazione di una sentenza, la notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ufficio tributario, parte nel giudizio di primo grado, divenuto incompetente, non è inefficace, e non consente all'ufficio divenuto competente, che non abbia partecipato a quel giudizio, di proporre impugnazione una volta scaduto il termine breve previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., poiché altrimenti, in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, si darebbe vita ad un processo ingiusto, che, in quanto conseguente ad un atto unilaterale di una delle parti, sarebbe frutto di un abuso del diritto di difesa per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione, dell'attribuzione al suo titolare della "potestas agendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 60, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)