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Sez. L, Sentenza n. 15120 del 05/08/2004 (Rv. 575253 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Rapporto di lavoro privatizzato - Disciplina del codice civile sulla prescrizione - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575253-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE

Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici ha attualmente carattere privatistico, a seguito della privatizzazione disposta con il d.lgs. n. 29 del 1993, a prescindere della natura economica o meno dell'ente pubblico; ne consegue che anche all'ente datore di lavoro si applicano le norme del codice civile sulla prescrizione per cui il fatto estintivo del diritto va eccepito dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'applicabilità all'Autorità portuale di Trieste dell'art. 3 R.D.L. n.295 del 1939, relativo all'indisponibilità della prescrizione per gli enti pubblici, stante l'intervenuta privatizzazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1939 num. 295 art. 3, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)