Sez. L, Sentenza n. 5003 del 22/05/1999 (Rv. 526551 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Prescrizione dei crediti retributivi - Periodo intercorrente tra la privatizzazione dei rapporti di lavoro e la stipulazione dei contratti collettivi - Prescrizione quinquennale ex art. 39 R.D. n. 295/1939 e Corte cost. n. 50/1981 - Applicabilità - Interpretazione - Crediti di difficile liquidazione - Inclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE
La prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel periodo intercorrente tra l'istituzione dell'ente pubblico economico (legge n. 210 del 1985) e la stipulazione dei contratti collettivi ha continuato ad essere disciplinata, così come gli altri aspetti dei rapporti di lavoro, dalle norme in vigore al momento della privatizzazione dei rapporti di lavoro (cfr. art. 21 legge n. 210/1985) e quindi (per effetto dell'abrogazione da parte dell'art. 3 della legge n. 564 del 1981 della norma specifica di cui all'art. 84 della legge n. 34 del 1970) dall'art. 2 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295 relativo agli impiegati dello Stato, così come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/1981 sotto il profilo della durata, portata da due a cinque anni, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti (cfr. anche la sostituzione dell'art. 2 citato da parte dell'art. 2 della legge n. 428/1985). Ciò nonostante, deve escludersi che la prescrizione quinquennale sia inapplicabile - e si renda applicabile conseguentemente la prescrizione ordinaria decennale - nel caso di crediti di difficile liquidazione, in quanto richiedenti una ricognizione dei presupposti di fatto e una non semplice quantificazione, poiché un orientamento interpretativo in tal senso non trova giustificazione nel tenore del citato art. 2 del R.D. n. 295/1939, che prevede il decorso della prescrizione dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno spettante per disposizione di legge o di regolamento, anche nel caso in cui sia necessaria una sua liquidazione d'ufficio, e che solo nel caso di diritti derivanti da un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione o comunque discrezionale dell'amministrazione prevede il differimento della decorrenza della medesima prescrizione breve dal giorno della comunicazione del provvedimento, in coerenza con la distinzione, pur nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra situazioni giuridiche protette del dipendente di diritto oppure di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 19/01/1939 num. 295 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 84, Legge 06/10/1981 num. 564, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1985 num. 428 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)