Sez. L, Sentenza n. 14943 del 18/11/2000 (Rv. 541865 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Amministrazioni autonome dello Stato (Ferrovie dello Stato, Poste e Monopoli) - Appalti - Regolamento per l'impiego della manodopera ex art. 8 legge n. 1369/1960 - Poteri - Deroga ex art. 2 d.P.R. n. 1192 del 1961 al vincolo di solidarietà ex art. 3 della legge - Legittimità - Privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane - Cessazione dell'applicabilità della disciplina speciale - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In materia di appalto di manodopera, l'art. 8 della legge n. 1369 del 1960, rimettendo ad un decreto presidenziale l'emanazione di norme per disciplinare la materia con riferimento alle amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle Poste e telecomunicazioni, ha previsto non un semplice regolamento di esecuzione, ma un regolamento a cui è rimessa in via esclusiva la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi da dette amministrazioni autonome, e la prescrizione del rispetto delle disposizioni della legge va interpretata come una direttiva di armonizzazione del decreto ai principi della legge n. 1369/1960 comportante un margine di discrezionalità più ampio di quello puramente tecnico concesso ai regolamenti di esecuzione. Ne consegue la legittimità della speciale regolamentazione del d.P.R. n. 1192 del 1961 - applicabile ai rapporti dei dipendenti delle imprese appaltatrici dell'Ente Poste Italiane solo fino al 26 novembre 1994, data di stipulazione del primo contratto collettivo per i dipendenti di tale ente e quindi di scadenza del regime transitorio nella privatizzazione dei rapporti di lavoro, a norma dell'art. 6, comma sesto, della legge n. 71 del 1994 -, anche nella mancata previsione, da parte dell'art. 2, della responsabilità solidale del committente per la corresponsione del trattamento minimo garantito ai dipendenti dell'appaltatore, in difformità dalla disciplina dell'art. 3 della legge n. 1369/1960.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 8 CORTE COST., DPR 22/11/1961 num. 1192 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)