Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 27/03/1996 (Rv. 496636 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Clausole esaustive rispetto al medesimo fatto ma contraddittorie - Clausola più congrua alla soddisfazione degli interessi di entrambe le parti - Prevalenza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui un contratto (nella specie, di assicurazione contro i danni) contenga due clausole che disciplinano in modo diverso, e ciascuno esaustivo, lo stesso fatto, correttamente il giudice del merito attribuisce prevalenza a quella che ritiene più congrua alla soddisfazione degli interessi di entrambe le parti, atteso che, così operando, egli osserva sia il principio di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.) - perché se le parti hanno attribuito ad un fatto una tale rilevanza da farne oggetto di due diverse clausole, entrambe esaustive, deve ritenersi che sia conforme alla volontà delle parti che almeno una clausola rimanga efficace - sia il principio di buona fede (art. 1366 cod. civ), che nella scelta impone di preferire la clausola che soddisfi (meglio) l'interesse di entrambe le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)