diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6520 del 09/06/1995 (Rv. 492765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Clausola di durata minima - Interpretazione - Criteri - Affermazione della stabilità del rapporto come equivalente a quella assicurata da norme di legge regolanti rapporti diversi ex art. 1374 cod. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

In presenza di una clausola contrattuale diretta ad assicurare al rapporto di lavoro una durata minima a garanzia del lavoratore, al fine di determinare il livello di stabilità in tal modo assicurato e quindi le condizioni che possano rendere legittimo il recesso del datore, il giudice di merito deve interpretare la clausola con l'uso dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e qualora il contenuto del patto risulti ancora oscuro deve definirlo in modo che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 1371 cod. civ., ma non può affermare che la stabilità del rapporto è equivalente a quella assicurata da norme di legge che regolano rapporti diversi, facendo ricorso al criterio (non di interpretazione ma di integrazione del contratto) stabilito dall'art. 1374 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)