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Sez. L, Sentenza n. 74 del 04/01/1995 (Rv. 489518 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE | Criterio ex art. 1371 cod. civ. - Carattere supplementare - Conseguenze - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489518-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 1371 cod. civ., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., la volontà delle parti rimanga dubbia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)