Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 26/06/1979 (Rv. 399978 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - INGERENZA DELL'ACCOMANDANTE NELL'AMMINISTRAZIONE - RELATIVA AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO CON TERZI - DIVIETO - INGERENZA NEL MOMENTO ESECUTIVO DELL'ADEMPIMENTO - RILEVANZA - QUALITA DI TERZO DELL'ACCOMANDANTE RISPETTO ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - INGERENZA DELL'ACCOMANDANTE NELL'AMMINISTRAZIONE - RELATIVA AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO CON TERZI - DIVIETO - INGERENZA NEL MOMENTO ESECUTIVO DELL'ADEMPIMENTO - RILEVANZA - QUALITA DI TERZO DELL'ACCOMANDANTE RISPETTO ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA - PERSISTENZA.*
Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della societa in accomandita semplice - vietata dall'art 2320 cod civ - e necessario che costui svolga un'attivita gestoria (interna o esterna alla societa) che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicando una scelta che e propria del titolare dell'impresa. In particolare, per quanto attiene ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla societa, l'attivita di amministrazione vietata riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto riguarda il momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano - come l'aiuto finanziario alla societa - non vale a escludere di per se la qualita di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della societa, alla quale pertanto rimane estraneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)