Sez. 1, Sentenza n. 6429 del 06/12/1984 (Rv. 438016 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DA PARTE DEL SOCIO ACCOMANDANTE - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DA PARTE DEL SOCIO ACCOMANDANTE - CONDIZIONI.*
L'applicabilità dell'art. 2320 cod. civ. sull'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali da parte del socio accomandante, non ricorre per il solo fatto che il detto socio abbia agito quale procuratore, sempre che la procura sia stata rilasciata per il compimento di un singolo ben limitato atto, in esecuzione, cioè, di scelta operata dal titolare del potere di amministrare, mentre, qualora la procura, per la sua natura, sia tale da conferire al suo titolare una vera e propria attività decisionale, quella responsabilità sussiste in conseguenza, non dell'attività in concreto posta in essere in forza della procura, ma del potere decisionale che la procura, per la sua illimitatezza e indeterminatezza, attribuisce a colui al quale è stata rilasciata. (V 1632/82, mass n 419463; (V 3563/79, mass n 399978).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)