Sez. 1, Sentenza n. 172 del 14/01/1987 (Rv. 449940 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - INGERENZA NEL MOMENTO ESECUTIVO DELLO ADEMPIMENTO - INSUFFICIENZA - DIREZIONE DEGLI AFFARI SOCIALI - NECESSITÀ.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - INGERENZA NEL MOMENTO ESECUTIVO DELLO ADEMPIMENTO - INSUFFICIENZA - DIREZIONE DEGLI AFFARI SOCIALI - NECESSITÀ.*
Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 cod. civ. - non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di Atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa. (V 6429/84, mass n 438016; (V 1632/82, mass n 419463; (Conf 3563/79, mass n 399978).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)