Sez. 1, Sentenza n. 12534 del 26/08/2002 (Rv. 557098 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Assemblea - Disposizioni limitative dei poteri dei liquidatori - Oggetto - Disposizioni relative alla rappresentanza sostanziale e processuale della società - Inclusione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
Ai sensi dell'art. 2452 cod. civ., richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l'assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dei liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l'assemblea aveva - legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla S.C. - subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)