Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 05/12/1966 (Rv. 325417 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - TEMPO DI DEDUZIONE - DEI TESTI E DEI FATTI DA PROVARE - CARATTERE ORDINATORIO - CONCESSIONE DI TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - DECADENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - TEMPO DI DEDUZIONE - DEI TESTI E DEI FATTI DA PROVARE - CARATTERE ORDINATORIO - CONCESSIONE DI TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - DECADENZA.*
Le Disposizioni del primo e secondo comma dell'art.244 cod. proc. civ. hanno un mero carattere ordinatorio. Pertanto, nel caso che l'indicazione dei testi e la formulazione dei capitoli non siano contestuali alla deduzione probatoria, non si verifica ope legis alcuna decadenza dell'assunzione della prova. Al contrario, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e rimessa alla discrezionalita dell'istruttore la fissazione di un termine perentorio entro il quale la predetta indicazione deve essere fornita. E la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova richiesta si verifica soltanto in dipendenza dell'inutile decorso del termine eventualmente fissato dall' istruttore o dal collegio. (Conf. 2348-63' 2074-63' 2723-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)