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Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 08/04/1978 (Rv. 391031 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE - DECADENZA AUTOMATICA DALL'ASSUNZIONE DELLA PROVA - ESCLUSIONE- CONCESSIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE PER LA INTEGRAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DECADENZA DALLA PROVA - PROROGHE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391031-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - OMISSIONE - DECADENZA AUTOMATICA DALL'ASSUNZIONE DELLA PROVA - ESCLUSIONE- CONCESSIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE PER LA INTEGRAZIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE - DECADENZA DALLA PROVA - PROROGHE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche le Disposizioni del primo e secondo comma dell'art 244 cod proc civ hanno un mero carattere ordinatorio, nel caso che la indicazione dei testi non sia contestuale alla deduzione probatoria, non si verifica ope legis alcuna decadenza della assunzione della prova, ma al contrario, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, e rimessa alla discrezionalita dello istruttore la fissazione di un termine perentorio entro il quale la predetta indicazione deve essere fornita. In questo caso la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova richiesta si verifica in dipendenza dell'inutile decorso del termine fissato alla parte, ed al giudice e precluso di concedere ulteriori dilazioni o proroghe del termine concesso ed inutilmente decorso. (Conf 2849/66, mass n 325417; (Conf 2348/63; (Conf 2074/63; (Conf 2723/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)