Sez. L, Sentenza n. 1978 del 07/04/1981 (Rv. 412678 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - TERMINE ASSEGNATO - PERENTORIETA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - TERMINE ASSEGNATO - PERENTORIETA.*
L'art 244 cod proc civ, attribuisce al giudice un potere discrezionale circa l'assegnazione di un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate, e (una volta che il giudice abbia esercitato tale potere) definisce il termine perentorio, precludendo cosi la possibilita di concedere ulteriori dilazioni. (V 2849/66, mass n 325417; (V 2348/63; (Conf 1640/78, mass n 391031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)