Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 23/04/1975 (Rv. 375176 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - PER INCOMPETENZA - TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA AMMINISTRATIVA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE - PER INCOMPETENZA - TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA AMMINISTRATIVA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in conseguenza della sentenza di revoca, per ragioni di incompetenza, della pronuncia dichiarativa di fallimento, disponga, oltre alla restituzione al fallito di ogni attivita, anche la trasmissione di una copia degli Atti della procedura al giudice gia indicato come competente per la dichiarazione di fallimento, non e impugnabile, per detta seconda parte, con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione; tale ordine di trasmissione di copia degli Atti, infatti, ancorche atipico, ha natura amministrativa e non decisoria, in quanto non e idoneo ad influire sulla valutazione del giudice ad quem, per un'eventuale nuova dichiarazione di fallimento e non puo conseguentemente ledere alcun diritto dell'imprenditore minacciato dalla dichiarazione stessa. (V 1171/73, mass n 363701).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)