diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10792 del 09/07/2003 (Rv. 564915 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Revoca del fallimento - Provvedimenti restitutori conseguenti - Richiesta del fallito - Rigetto del giudice delegato - Conferma del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564915-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost, avverso l'ordinanza con cui il tribunale fallimentare, confermando il decreto del giudice delegato, neghi i provvedimenti restitutori richiesti dal fallito sul presupposto dell'intervenuta revoca del fallimento all'esito del giudizio di opposizione, atteso che detta ordinanza non è meramente interlocutoria e accessoria rispetto al giudizio di opposizione, ma ha un'autonoma natura decisoria, poiché incide immediatamente sul diritto alla restituzione postulato dall'interessato come conseguenza della dedotta revoca del fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)